Tolleranza zero per i falò sulle spiagge, arriva l'ordinanza del sindaco Lentini

Sulle spiagge di Marinella e Triscina vietata la detenzione ed il trasporto con qualsiasi mezzo, di legna, carbone

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
13 Agosto 2024 09:00
Tolleranza zero per i falò sulle spiagge, arriva l'ordinanza del sindaco Lentini

Premesso:

Che nella notte tra il 14 e il 15 agosto è abitudine accendere fuochi e/o falò sulle spiagge del litorale delle frazioni balneari di Marinella e Triscina di Selinunte, in violazione dell’art. 3, punto 6), del D.D.G. dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana del 1° giugno 2007, n. 476;

Che tale fenomeno produce notevole aggregazione di giovani e di nuclei familiari dediti al consumo di cibi e bevande con notevoli ripercussioni sull’igiene e sull’ecosistema dei luoghi;

Considerato che a causa dell’alto numero di fuochi accesi negli anni addietro, il fenomeno ha assunto proporzioni non più tollerabili e di difficile contrasto con i normali mezzi e uomini a disposizione delle Forze dell’Ordine;

Preso Atto che durante tali fenomeni di aggregazione a seguito dell’accensione di fuochi, si sono verificati casi di malore e/o incidenti per cui l’intervento dei soccorsi risultano difficili e rallentati a causa sia dell’intenso traffico veicolare, sia del buio che impedisce la pronta visione delle criticità sull’arenile nonché per l’impossibilità di un agevole accesso dei veicoli addetti al soccorso;

Preso Atto che i dati storici rilevano che in occasione dell’accensione di fuochi e/o falò si sono registrati problematiche di sicurezza pubblica e privata a causa dell’indiscriminato abbandono di rifiuti e di residui di tizzoni ancora ardenti;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto, al fine di prevenire il perpetrarsi di simili atti, vietati dal Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale potenzialmente idoneo all’accensione dei suddetti fuochi nel periodo solitamente dedicato a queste attività e precisamente dalle ore 08:00 del 14 agosto alle ore 08:00 del 15 agosto dell’anno 2024;

Ravvisata, peraltro, la necessità di garantire le normali condizioni di vivibilità e di igiene ambientale;

Visto l’art. 54, comma IV, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e ripetuti:

VIETARE, dalle ore 08:00 del 14 agosto alle ore 08:00 del 15 agosto dell’anno 2024:

1) la detenzione ed il trasporto con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione dei fuochi sulla spiaggia del litorale di Marinella e Triscina di Selinunte, se finalizzato a tale uso, ed è vietato, quindi, l'accesso alle suddette spiagge con siffatto materiale;

2) l’accensione di fuochi e di falò.

Il Corpo di Polizia Municipale, gli Agenti, gli Ufficiali e i Funzionari della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

  • che la presente Ordinanza venga trasmessa ai messi comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e nelle forme di legge;
  • che l'odierno provvedimento sia trasmessa:
  • a S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;

al Questore della Provincia di Trapani;

al Comando Compagnia Carabinieri di Castelvetrano;

alla Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte;

al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano;

  • alla Compagnia della Guardia di Finanza di Castelvetrano;
  • al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani;
  • alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo;
  • al Comando Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano.

D I S P O N E

altresì, la comunicazione del presente provvedimento agli organi di stampa ai fini della massima diffusione.

A V V E R T E

Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme che precedono, si attestano sempre al massimo della sanzione edittale previsto dalla normativa vigente in materia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei modi e termini di cui all’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D. n. 445 del 15 maggio 1946, convertito in legge Costituzionale n. 2 del 26/02/1948, nei termini e nei modi previsti dall’art. 4 comma 4 del D. Lgs. N. 854 del 06/05/1948 e degli artt. 8 e seguenti del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Vice Comandante

f.to (Comm. C. Giovanni Catalano)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione di Palermo, previa notifica a questa Amministrazione Comunale ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'odierno provvedimento.

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